Nuovi obblighi e-fatture estero dal 1 luglio 2022 |
Giovedì 16 Giugno 2022 08:04 |
(LGD D'Orso). Dal 1° luglio l’esterometro sarà sostituito dall’invio delle fatture estere e intracomunitarie tramite il Sistema di Interscambio mediante l’utilizzo dei nuovi tipi documenti previsti dalle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate. Non cambiano solo le modalità di invio (sarà necessario utilizzare il Sistema di Interscambio), ma cambiano anche i tempi per adempiere. Si passa, infatti, dall’invio “massivo” dei dati del trimestre di riferimento entro il mese successivo, ad una trasmissione telematica “per operazione”. Utilizzo dei tipi documento della fattura elettronica dal primo luglio 2022 A partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, le operazioni con soggetti esteri vanno comunicate solo tramite SdI (con le modalità della fattura elettronica), secondo le specifiche tecniche definite nell’allegato al provvedimento agenzia delle Entrate 28 ottobre 2021, n. 293384 (articolo 1, comma 1103, legge 178/2020).Mentre i dati delle fatture attive estere potevano già da tempo essere inviati con codice documento TD01 – fattura ed inserendo per il cliente estero destinatario il codice convenzionale a sette x, per il ciclo passivo sarà obbligatorio utilizzare dal 1° luglio 2022 i seguenti Tipi documento: • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero: Potrà essere utilizzato per trasmettere a SDI il documento riportante le integrazioni IVA inerenti agli acquisti di servizi da prestatori intra-UE, oppure per trasmettere l’autofattura in unico esemplare per acquisti di servizi da prestatori extra-UE ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari: Potrà essere utilizzato per trasmettere a SDI il documento riportante le integrazioni IVA, nei casi di fattura ricevuta da un cedente intra-UE, per operazioni di acquisto intracomunitario di cui all’art.38, D.L. n. 331/93. • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72: Potrà essere utilizzato nei casi di acquisto di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA da soggetti non residenti (UE ed extra-UE), diversi quindi dagli acquisti intracomunitari e dalle importazioni, come ad esempio l’acquisto di merce già nel territorio italiano da soggetti non residenti la cui imposta è assolta dal cessionario/committente. La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche transitate tramite il sistema di interscambio. Tempi di invio dei documenti dal primo luglio 2022 e sanzioni La norma di riferimento ha stabilito che, dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni rese nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (quindi con emissione di fatture attive), dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale, entro 12 giorni dal momento di effettuazione, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972); • ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (fatture passive da integrare con i tipi documento TD17, TD18 e TD19), dovranno essere trasmessi telematicamente entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’operazione o di effettuazione della stessa. Le sanzioni per la mancata o tardiva trasmissione dell’autofattura/fattura integrata in XML ammontano ad euro 2,00 per ogni documento, fino ad un massimo di euro 400,00 mensili, riducibili alla metà se la trasmissione telematica avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza originaria. |